Art. 7.
(Rapporti con uffici e con servizi pubblici).
1. L'Autorità garante, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi
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di tutti gli uffici e i servizi pubblici costituenti l'organizzazione centrale e periferica dello Stato.
2. Gli uffici ed i servizi degli enti territoriali prestano collaborazione all'Autorità garante nell'espletamento delle sue funzioni.